ART. 12 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dagli associati aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto soltanto gli associati effettivi e i fondatori. Possono comunque partecipare all’Assemblea i soci provvisori o onorari in qualità di uditori.
E’ ammessa una sola delega per ogni socio avente diritto al voto.
ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, su convocazione del Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente nei tempi e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo, L’Assemblea ordinaria deve essere convocata anche a seguito di formale richiesta da parte di almeno un decimo degli associati effettivi. L’avviso di convocazione, inviato con preavviso di 30 giorni, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Nello stesso avviso saranno notificati gli estremi della eventuale seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
Non è obbligatorio l’avviso in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con l’intervento di almeno un decimo degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea decida diversamente, in considerazione della materia oggetto di esame e fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
ART. 14 – COMPETENZA DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria:
1. delibera sulle iniziative da assumere nell’interesse dell’Associazione;
2. esamina e delibera sul bilancio di chiusura dell’esercizio precedente e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
3. ratifica il risultato dello scrutinio elettorale svoltosi nelle ore immediatamente antecedenti l’Assemblea stessa.
Le votazioni e lo scrutinio sono anticipazione integrante l’Assemblea stessa (vedi regolamento – “Giornata elettorale”);
4. ratifica l’ammissione degli associati effettivi secondo le norme del presente Statuto;
5. delibera l’espulsione dei Soci;
6. valuta ed eventualmente ratifica le deliberazioni prese d’urgenza dal Consiglio Direttivo;
7. determina l’ammontare della quota associativa relativa all’anno successivo sulla base del fabbisogno finanziario della Società;
8. determina, qualora se ne prospetti la necessità,
una quota di contribuzione straordinaria;
9. esamina e delibera su quanto nell’ordine del giorno; delibera, inoltre, sulle mozioni avanzate da almeno cinque Soci effettivi presenti;
10. delibera l’azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne fa richiesta un decimo degli associati effettivi, ovvero a seguito di delibera dell’Assemblea ordinaria.
Le modalità di convocazione, i quorum costituivi e quelli deliberativi dell’Assemblea ordinaria si applicano altresì all’Assemblea straordinaria, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
ART. 16 – COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria:
1. delibera sulle proposte di scioglimento dell’Associazione e di modifica dello Statuto;
2. delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
3. delibera di ogni altro caso previsto dal presente Statuto.
ART. 17 – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria:
• nomina un Presidente e un Segretario, i quali procedono immediatamente alla verifica della regolare costituzione dell’Assemblea;
• delibera sulle mozioni d’ordine presentate da almeno cinque degli associati;
•delibera sulle questioni poste dall’ordine del giorno.
ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre Consiglieri, eletti con la procedura e le modalità del presente Statuto; esattamente è composto da: Presidente, Segretario, Tesoriere.
Requisito necessario all’elezione del Presidente è l’anzianità di almeno cinque anni come Socio effettivo, mentre per il Segretario e il Tesoriere deve essere di almeno tre anni. Tali condizioni si intendono da escludere per i primi cinque anni dalla fondazione dell’Accademia (vedi norme transitorie).
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e svolgono gratuitamente le loro funzioni. Il presidente non è rieleggibile. La decadenza della carica si verifica con l’accettazione della stessa carica da parte del nuovo consigliere eletto.
ART. 19 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Ogni anno in occasione del rinnovo del consiglio direttivo, il Presidente dà comunicazione ai Soci effettivi con preavviso di almeno novanta giorni che, contemporaneamente alla prossima Assemblea, si svolgerà anche la “giornata elettorale” (vedi regolamento) e invita tutti i Soci effettivi a presentare le candidature.
2. Le candidature devono essere espresse da liste di 3 nominativi Soci effettivi associando ogni nominativo ad uno dei 3 specifici incarichi di Presidente, Segretario e Tesoriere.
3. Le candidature devono pervenire alla Segreteria dell’Accademia almeno sessanta giorni prima della giornata elettorale. La Segreteria provvederà ad identificare ogni lista pervenuta con un numero.
4. La Segreteria invierà a tutti i Soci effettivi l’elenco di tutte le candidature pervenute contestualmente all’invio della convocazione dell’Assemblea.
5. Il Segretario curerà la predisposizione di un numero sufficiente di schede e le consegnerà al Presidente che provvederà al controllo della loro validità
e alla loro vidimazione.
6. Le votazioni saranno valide purché sia raggiunto il quorum di validità delle Assemblee ordinarie convocate in seconda convocazione.
ART. 20 – VOTAZIONI
Alle votazioni si procede mediante la consegna agli aventi diritto di schede controfirmate dal Presidente dell’Associazione. I Soci elettori indicheranno la loro preferenza segnando il numero identificativo della lista prescelta. Nell’ipotesi di parità tra due o più liste sarà decisiva l’anzianità come Socio effettivo del candidato alla presidenza.
ART. 21 – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente due volte all’anno, a seguito di convocazione del Presidente a mezzo e-mail con preavviso di almeno otto giorni, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telefonata o a mezzo fax, con preavviso di almeno tre giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando il Presidente ne ravvisa la necessità.
2. Il Consiglio è validamente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, organo dell’Associazione:
• cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea;
• delibera, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell’Assemblea, sulle materie di competenza di questa ultima;
• delibera l’assunzione della qualità di Associato in ASIO (Associazione Specialisti Italiani Ortodonzia);
• amministra il patrimonio dell’Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di Statuto;
• approva il bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all’Assemblea; il bilancio consuntivo di fine gestione del Consiglio deve essere inviato a tutti i Soci un mese prima della data dell’Assemblea chiamata ad approvarlo e che siano messi a disposizione tutti i relativi documenti giustificativi per permetterne la visione ai Soci interessati;
• propone la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Scientifico da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea Ordinaria;
• formula il programma delle attività dell’Associazione stabilendo data, sede e argomenti del Congresso, coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni o Enti affini, italiani ed esteri; propone l’ammontare della quota associativa annuale sulla base del fabbisogno finanziario della Associazione;
• ha facoltà di costituire Comitati, Commissioni Temporanee o deleghe dei quali ritiene necessarie o utile la formazione, con le modalità che riterrà più opportune. Tali Comitati o Commissioni Temporanee si sciolgono con il decadere del Consiglio Direttivo medesimo;
• adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto.
ART. 22 – DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo o del solo Presidente, quest’ultimo convoca immediatamente l’Assemblea al fine di procedere a nuove elezioni. In caso di dimissioni singole del Segretario o del Tesoriere, il Presidente ha la facoltà di cooptare un Socio effettivo a tale carica dandone comunicazione ai soci. In tutti i casi i componenti del consiglio direttivo dimissionari rimangono in carica fino alla nomina ed alla accettazione per lo stesso ruolo da parte di un altro associato.
ART. 23 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può stare in giudizio se regolarmente munito di procura speciale conferitagli dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
• presiede il Consiglio Direttivo;
• convoca, con le modalità stabilite dal presente Statuto,
l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
• indice, alla scadenza dei mandati, l’elezione delle cariche associative;
• cura i rapporti dell’Associazione con Associazioni
ed Enti affini italiani ed esteri;
• sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere,
il bilancio preventivo e consuntivo;
• assume, trasferisce e licenzia eventuale personale
alle dipendenze dell’Associazione;
• effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell’Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente al Tesoriere;
• svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall’Assemblea o,
comunque, a lui attribuite dal presente Statuto.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario. In caso di impossibilità permanente a svolgere o delegare le proprie funzioni, queste vengono provvisoriamente assunte dal Segretario che, entro sessanta giorni, convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 24 – IL TESORIERE E IL SEGRETARIO
1) Il Tesoriere cura la gestione del patrimonio dell’Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto.
2) Il Segretario propone al Consiglio Direttivo le forme e le modalità per l’attuazione del programma delle attività dell’Associazione; svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.
3) Il Segretario ed il Tesoriere possono sostituire il Presidente nell’effettuare pagamenti e riscuotere i versamenti per l’Associazione.
4) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario o del Tesoriere, il Presidente dà incarico ad un socio effettivo di svolgerne provvisoriamente le funzioni.
ART. 25 – IL COMITATO SCIENTIFICO
1) Il Comitato scientifico è composto da sei soci effettivi che eleggono al loro interno il Presidente del Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico è responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell’Associazione e delibera in merito al passaggio da socio provvisorio a socio effettivo.
2) Il Comitato scientifico invita su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 10 soci effettivi un ortodontista a presentare un lavoro scientifico per divenire socio provvisorio. Il Comitato scientifico cura i contributi scientifici dei soci provvisori e organizza il model display ovvero sessione case presentation per il passaggio da socio provvisorio a effettivo.
3) Il Presidente del Comitato scientifico informa i soci in assemblea del progress dei soci provvisori e del passaggio dei soci da provvisori a effettivi.